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Sfere di applicazione del contratto

Art.1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:

I) AZIENDE ALBERGHIERE
a) Alberghi, hotels meublès, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) Taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purchè vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) Ostelli; residence, villaggi turistici;
d) Colonie climatiche e attività similari.

II) COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
a) Campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.

III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
a) Ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari; piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
b) Caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'articolo 23 del d.m. 8 maggio 1976;chioschi di vendita bibite, gelati e simili; gelaterie e cremerie; negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria e annessi a pubblici esercizi;
c) Locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
d) Laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
e) Posti di ristoro sulle autostrade; posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e pisciali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere; aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering e altre); aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili); spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
f) Pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini fluviali, lacuali e pisciali, ed alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.

IV) STABILIMENTI BALNEARI
a) Stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e pisciali.

V) ALBERGHI DIURNI

VI) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
a) Imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
b) Operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e\o organizzazione turistica comunque esercitata.

VII) PORTI ED APPRODI TURISTICI
a) Porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.