Sfere di applicazione del contratto
Art.1
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) AZIENDE ALBERGHIERE
a) Alberghi, hotels meublès, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti,
self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; ogni altra
attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) Taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale
adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purchè
vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) Ostelli; residence, villaggi turistici;
d) Colonie climatiche e attività similari.
II) COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
a) Campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
a) Ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina,
pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari; piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina,
che abbiano non più di nove camere per alloggio;
b) Caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si
somministrano bevande contemplate nell'articolo 23 del d.m. 8 maggio 1976;chioschi di vendita bibite, gelati e
simili; gelaterie e cremerie; negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria e annessi
a pubblici esercizi;
c) Locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
d) Laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
e) Posti di ristoro sulle autostrade; posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree,
marittime, fluviali, lacuali e pisciali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di
ristorazione sulle piattaforme petrolifere; aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione
dei pasti (catering e altre); aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili); spacci aziendali
di bevande (bar aziendali e simili);
f) Pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini fluviali, lacuali e pisciali, ed
alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
IV) STABILIMENTI BALNEARI
a) Stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e pisciali.
V) ALBERGHI DIURNI
VI) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
a) Imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella
ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze
(Agenzie, Uffici, sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui
all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
b) Operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto
svolgano attività di intermediazione e\o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) PORTI ED APPRODI TURISTICI
a) Porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.